LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 8225 (ex C/8225) del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra Maria Letizia Deliperi, nata a Sassari il 25 dicembre 1928, rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Useli, contro l'Istituto nazionale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP). Uditi, nella pubblica udienza del 24 giugno 2003, l'avv. Sabina Useli per la ricorrente e il sig. Giovanni Pes per l'INPDAP. Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa. Ritenuto in fatto Con ricorso giurisdizionale depositato nella segreteria di questa sezione il 16 gennaio 1998, la sig.ra Maria Letizia Deliperi, titolare di pensione ordinaria diretta e di pensione di riversibilita', ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione dell'indennita' integrativa speciale sul secondo dei suddetti trattamenti pensionistici, non erogata sin dall'origine. La ricorrente richiama genericamente le pronunce della Corte costituzionale che hanno riguardato la problematica del cumulo delle indennita' integrative speciali per il titolare di pensione e conclude per il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione dell'indennita' integrativa speciale su entrambe le pensioni in godimento, a decorrere dal 9 maggio 1985, con interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme arretrate dovute e con vittoria di spese. Successivamente alla proposizione del ricorso, la ricorrente ha conferito mandato difensivo e di rappresentanza all'avv. Sabina Useli, la quale, con memoria difensiva depositata il 13 febbraio 2002, ha insistito per l'accoglimento del ricorso sulla base delle conclusioni ivi formulate. Con memoria depositata il 9 settembre 2002, si e' costituito in giudizio l'INPDAP, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo comunque la prescrizione quinquennale dei ratei non i riscossi e chiedendo, in subordine, l'accoglimento del ricorso nei limiti dell'integrazione al minimo INPS. Nell'odierna udienza, entrambe le parti hanno integralmente confermato le rispettive conclusioni. Considerato in diritto La ricorrente chiede il riconoscimento del diritto all'erogazione dell'indennita' integrativa speciale, nella misura intera, su entrambe le pensioni in godimento. A sostegno della pretesa, l'interessata richiama le pronuncie della Corte costituzionale, per effetto delle quali sarebbe venuto meno, a suo dire, il divieto di cumulo dell'indennita in questione anche nell'ipotesi di titolari di piu' pensioni. In merito a quanto dedotto e preteso dalla ricorrente, e nell'ottica di un apprezzamento del quadro normativo nella materia, va detto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 516 del 13-21 novembre 2000, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della tabella O, lettera b), comma 3, della legge regionale Sicilia 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove norme per il personale dell'Amministrazione regionale), nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennita' di contingenza ed indennita' similari. A tale proposito il giudice delle leggi ha chiarito che l'illegittimita' incostituzionale non deriva dal divieto di cumulo, ma si verifica allorche' lo stesso sia previsto senza la fissazione, da parte del legislatore, di un limite minimo o trattamento complessivo per le attivita' cui si riferisce, al di sotto del quale non debba operare il divieto stesso. Cio' premesso, si rileva che il caso in esame - per la parte attinente alla censura mossa dalla ricorrente al divieto di cumulo delle indennita' integrative speciali su piu' trattamenti di quiescenza - rientra nella sfera di applicazione dell'art. 99, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai sensi del quale al titolare di piu' pensioni o assegni l'indennita' integrativa speciale compete a un solo titolo. Tale norma e' stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba comunque farsi salvo il c.d. minimo I.N.P.S. (C. cost. sent. n. 494 del 29-31 dicembre 1993 e, ancor prima, indirettamente, sent. n. 172 dell'8-22 aprile 1991). Peraltro, in quest'ultima ipotesi viene in considerazione, quale dato normativo idoneo a rendere compatibile il divieto de quo con i canoni costituzionali, non gia' la previsione di «un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del lavoratore-pensionato [...] con pluralita' di posizioni assicurative)», come invece osservato con la citata sentenza n. 516/2000, bensi' l'integrazione al c.d. minimo INPS; ne consegue, allo stato attuale e stante l'inerzia del legislatore dopo le pronunce della Corte costituzionale in materia (sent. n. 566/1989, n. 204/1992), un diverso e deteriore trattamento, per quanto concerne l'indennita' in oggetto, sia rispetto ad alcune categorie di pensionati (ex dipendenti della Regione Sicilia), sia nei confronti di coloro che cumulano il trattamento di pensione con altro di attivita' di servizio. Cio', pur essendosi rilevato che «il passaggio dalla condizione di lavoratore dipendente a quella di pensionato non puo' [...] giustificare una minore tutela, in relazione a prestazioni destinate ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita», con conseguente affermazione del principio che «al titolare di due pensioni [va estesa] la medesima garanzia prevista per il titolare di pensione che presti altresi' lavoro dipendente» (Corte cost. n. 172/1991 cit.). Da quanto sopra ne consegue che la decurtazione (o la non corresponsione) dell'indennita' integrativa speciale in presenza di piu' trattamenti pensionistici pubblici soggetti alla disciplina dell'art. 99, comma 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973, pur con la salvaguardia del minimo I.N.P.S., deve ritenersi, in relazione all'attuale quadro normativo, ormai priva di ragionevole giustificazione in relazione agli articoli 3 e 38 della Costituzione, poiche' tale norma non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante il divieto di cumulo delle indennita' integrative speciali, e considerato che alla stregua della vigente disciplina residua un trattamento giuridico differenziato di situazioni analoghe, tale da incidere negativamente sulla coerenza del quadro normativo nella specifica materia. La questione di legittimita' costituzionale appare non manifestamente infondata in relazione a quanto sopra esposto, ed e' rilevante, considerato che la norma della cui legittimita' costituzionale si dubita investe direttamente l'oggetto della controversia e che l'esito dell'odierno giudizio dipende dalla soluzione di detta questione. Alla stregua delle suesposte considerazioni deve essere disposta la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mandando alla segreteria gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.