LA CORTE DEI CONTI

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso iscritto al
n. 8225 (ex C/8225) del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra
Maria   Letizia  Deliperi,  nata  a  Sassari  il  25  dicembre  1928,
rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Sabina  Useli, contro l'Istituto
nazionale  di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP).
    Uditi,  nella  pubblica udienza del 24 giugno 2003, l'avv. Sabina
Useli per la ricorrente e il sig. Giovanni Pes per l'INPDAP.
    Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

                          Ritenuto in fatto

    Con ricorso giurisdizionale depositato nella segreteria di questa
sezione  il  16  gennaio  1998,  la  sig.ra  Maria  Letizia Deliperi,
titolare   di   pensione   ordinaria   diretta   e   di  pensione  di
riversibilita', ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla
corresponsione  dell'indennita'  integrativa speciale sul secondo dei
suddetti trattamenti pensionistici, non erogata sin dall'origine.
    La  ricorrente  richiama  genericamente  le  pronunce della Corte
costituzionale  che hanno riguardato la problematica del cumulo delle
indennita'  integrative  speciali  per  il  titolare  di  pensione  e
conclude   per   il   riconoscimento   del   proprio   diritto   alla
corresponsione  dell'indennita'  integrativa  speciale su entrambe le
pensioni  in  godimento, a decorrere dal 9 maggio 1985, con interessi
legali  e  rivalutazione monetaria sulle somme arretrate dovute e con
vittoria di spese.
    Successivamente  alla  proposizione del ricorso, la ricorrente ha
conferito  mandato  difensivo  e  di  rappresentanza  all'avv. Sabina
Useli,  la  quale,  con  memoria  difensiva depositata il 13 febbraio
2002,  ha  insistito  per l'accoglimento del ricorso sulla base delle
conclusioni ivi formulate.
    Con  memoria  depositata il 9 settembre 2002, si e' costituito in
giudizio  l'INPDAP,  il  quale  ha  chiesto  il  rigetto del ricorso,
eccependo  comunque  la  prescrizione  quinquennale  dei  ratei non i
riscossi  e  chiedendo,  in subordine, l'accoglimento del ricorso nei
limiti dell'integrazione al minimo INPS.
    Nell'odierna  udienza,  entrambe  le  parti  hanno  integralmente
confermato le rispettive conclusioni.

                       Considerato in diritto

    La ricorrente chiede il riconoscimento del diritto all'erogazione
dell'indennita'   integrativa   speciale,  nella  misura  intera,  su
entrambe le pensioni in godimento.
    A  sostegno  della  pretesa,  l'interessata richiama le pronuncie
della  Corte  costituzionale,  per effetto delle quali sarebbe venuto
meno,  a  suo  dire, il divieto di cumulo dell'indennita in questione
anche nell'ipotesi di titolari di piu' pensioni.
    In  merito  a  quanto  dedotto  e  preteso  dalla  ricorrente,  e
nell'ottica  di  un apprezzamento del quadro normativo nella materia,
va  detto  che la Corte costituzionale, con sentenza n. 516 del 13-21
novembre  2000,  ha  dichiarato l'illegittimita' costituzionale della
tabella  O,  lettera  b),  comma  3, della legge regionale Sicilia 29
ottobre    1985,    n. 41    (Nuove    norme    per    il   personale
dell'Amministrazione  regionale), nella parte in cui non determina la
misura  del  trattamento complessivo oltre il quale diventi operante,
per  i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo
della indennita' di contingenza ed indennita' similari.
    A   tale  proposito  il  giudice  delle  leggi  ha  chiarito  che
l'illegittimita'  incostituzionale  non deriva dal divieto di cumulo,
ma  si verifica allorche' lo stesso sia previsto senza la fissazione,
da   parte  del  legislatore,  di  un  limite  minimo  o  trattamento
complessivo  per le attivita' cui si riferisce, al di sotto del quale
non debba operare il divieto stesso.
    Cio'  premesso,  si  rileva  che  il caso in esame - per la parte
attinente  alla  censura  mossa dalla ricorrente al divieto di cumulo
delle   indennita'   integrative  speciali  su  piu'  trattamenti  di
quiescenza  -  rientra  nella  sfera  di  applicazione  dell'art. 99,
secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
dicembre  1973,  n. 1092,  ai  sensi  del  quale  al titolare di piu'
pensioni  o  assegni  l'indennita'  integrativa speciale compete a un
solo  titolo.  Tale  norma e' stata dichiarata incostituzionale nella
parte  in  cui  non  prevede  che  nei  confronti del titolare di due
pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative
speciali,  debba  comunque  farsi  salvo  il c.d. minimo I.N.P.S. (C.
cost.   sent.   n. 494  del  29-31  dicembre  1993  e,  ancor  prima,
indirettamente, sent. n. 172 dell'8-22 aprile 1991).
    Peraltro,  in quest'ultima ipotesi viene in considerazione, quale
dato  normativo  idoneo a rendere compatibile il divieto de quo con i
canoni  costituzionali,  non  gia'  la  previsione di «un ragionevole
limite  minimo  di trattamento economico complessivo (o altro sistema
con  un  indice  rapportato  alle  esigenze di una esistenza libera e
dignitosa del lavoratore-pensionato [...] con pluralita' di posizioni
assicurative)»,   come   invece  osservato  con  la  citata  sentenza
n. 516/2000,  bensi' l'integrazione al c.d. minimo INPS; ne consegue,
allo  stato  attuale  e  stante  l'inerzia  del  legislatore  dopo le
pronunce  della  Corte  costituzionale in materia (sent. n. 566/1989,
n. 204/1992), un diverso e deteriore trattamento, per quanto concerne
l'indennita'   in  oggetto,  sia  rispetto  ad  alcune  categorie  di
pensionati  (ex  dipendenti della Regione Sicilia), sia nei confronti
di  coloro  che  cumulano  il  trattamento  di  pensione con altro di
attivita' di servizio.
    Cio',  pur  essendosi rilevato che «il passaggio dalla condizione
di  lavoratore  dipendente  a  quella  di  pensionato  non puo' [...]
giustificare  una minore tutela, in relazione a prestazioni destinate
ad  assicurare  il  soddisfacimento  dei  bisogni  fondamentali della
vita», con conseguente affermazione del principio che «al titolare di
due  pensioni  [va  estesa]  la  medesima  garanzia  prevista  per il
titolare  di  pensione  che presti altresi' lavoro dipendente» (Corte
cost. n. 172/1991 cit.).
    Da  quanto  sopra  ne  consegue  che  la  decurtazione  (o la non
corresponsione)  dell'indennita'  integrativa speciale in presenza di
piu'  trattamenti  pensionistici  pubblici  soggetti  alla disciplina
dell'art. 99,  comma  2,  del  d.P.R.  n. 1092  del  1973, pur con la
salvaguardia  del  minimo  I.N.P.S.,  deve  ritenersi,  in  relazione
all'attuale    quadro   normativo,   ormai   priva   di   ragionevole
giustificazione in relazione agli articoli 3 e 38 della Costituzione,
poiche'   tale   norma   non  determina  la  misura  del  trattamento
complessivo  oltre  il  quale  diventi  operante il divieto di cumulo
delle indennita' integrative speciali, e considerato che alla stregua
della   vigente   disciplina   residua   un   trattamento   giuridico
differenziato  di situazioni analoghe, tale da incidere negativamente
sulla coerenza del quadro normativo nella specifica materia.
    La   questione   di   legittimita'   costituzionale   appare  non
manifestamente  infondata  in relazione a quanto sopra esposto, ed e'
rilevante,   considerato   che   la   norma  della  cui  legittimita'
costituzionale   si   dubita  investe  direttamente  l'oggetto  della
controversia  e  che  l'esito  dell'odierno  giudizio  dipende  dalla
soluzione di detta questione.
    Alla  stregua delle suesposte considerazioni deve essere disposta
la  sospensione  del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale,   mandando   alla   segreteria   gli  adempimenti  di
competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.